Procedimento di prescrizione di tutela
Per quanto concerne l’apposizione delle prescrizioni di tutela la normativa prevede due distinte procedure per i beni appartenenti a soggetti pubblici o privati. Se nel caso di beni di proprietà di regioni, province, comuni, altri enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopi di lucro (art.10 comma 1 del del D.Lgs. 42/2004), il codice prevede la specifica procedura della verifica di interesse culturale, di cui all’art.12, nel caso di beni appartenenti ai privati l’apposizione del “vincolo” discende dalla dichiarazione di interesse culturale di cui all’art.13 del suddetto decreto.
La Verifica dell’interesse culturale
Con l’entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è stata introdotta la norma che prevede l’accertamento specifico dell’interesse storico-artistico del bene. Nello specifico l’art. 12 del D. L.gs 42/2004 prevede che le cose mobili e immobili appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza scopo di lucro, che rivestano interesse artistico, storico, ecc., risalgano ad oltre cinquant’anni e siano di autore non più vivente, vengano sottoposte ad un apposito procedimento di verifica, volto ad accertare la sussistenza o meno di detto interesse. In attesa della verifica, tali cose sono in via provvisoria soggette alla disciplina di tutela prevista dal Codice. L’esito della verifica – che è promossa d’ufficio o su richiesta dell’ente proprietario – se positivo, comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela, se negativo, la fuoruscita da detta disciplina.
La Dichiarazione di interesse culturale
L’attuale D. Lgs. 42/2004 utilizza la dizione “dichiarazione di interesse culturale” per definire la procedura atta a riconoscere, dal punto di vista legislativo e fiscale, la valenza storico culturale di un determinato bene sia mobile che immobile e quindi da sottoporre alle adeguate prescrizioni di tutela.
Per quanto concerne i beni appartenenti a soggetti privati il vincolo posto in essere dal D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, nonché dal D. Lgs. 490 del 29/10/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell’art. 1 della Legge 08/10/1997 n. 352”, dalla Legge n. 1089 del 01/06/1939 “Tutela delle cose d’interesse artistico e storico”, sia ai sensi delle leggi 20.6.1909, n. 364 e 19.5.1922, n. 778, tuttora in vigore, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 42/2004, è finalizzato a definire i criteri in merito alla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale. Infatti, è fatto obbligo di conservazione per i beni culturali, i quali non possono essere demoliti o modificati né adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico senza l’autorizzazione del Ministero. Nello specifico, la realizzazione di interventi su beni sottoposti al vincolo è sempre subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente Soprintendenza territoriale.
Il decreto con il quale si appone il vincolo, pertanto, oltre a riconoscere il particolare interesse culturale insito nel bene, ha una sua fondamentale incidenza sul regime giuridico del bene oggetto del provvedimento medesimo, che prima di tale momento è assoggettato alla ordinaria disciplina della proprietà privata prevista dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.